1) COSA È UN RECLAMO
Per “reclamo” si intende: “una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto” (art. 2, lett. t bis del Regolamento ISVAP N. 24 del 19 Maggio 2008).
ATTENZIONE: Eventuali richieste di informazioni NON dovranno essere inviate attraverso gli indirizzi e-mail sottoindicati, ma utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato comunicazioni@bbpmlife.com oppure contattandoci al numero +39 045 8392777.
2) CHI PUÒ PRESENTARE UN RECLAMO (RECLAMANTE)
Il reclamo può essere presentato da “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, dell’intermediario assicurativo o dell’intermediario iscritto nell’elenco annesso, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato” (art. 2, lett. t ter del Regolamento ISVAP N. 24 del 19 Maggio 2008).
3) COME INOLTRARE UN RECLAMO ALLA COMPAGNIA
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando l’apposito facsimile reperibile sul sito dell’IVASS e che può essere scaricato qui:
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati:
Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo come previsto dalla normativa vigente.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari, nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario.
4) COME INOLTRARE UN RECLAMO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza competente secondo quanto di seguito indicato:
I. IVASS per questioni inerenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta).
Il reclamo potrà essere inoltrato ad IVASS, utilizzando i seguenti canali:
Per predisporre il reclamo può essere utilizzato l'apposito facsimile reperibile sul sito dell’IVASS e che può essere scaricato qui.
II. CONSOB per questioni inerenti la trasparenza informativa, nonché per questioni inerenti al comportamento della banca intermediaria nel collocamento delle polizze,
Il reclamo potrà essere inoltrato a CONSOB, utilizzando i seguenti canali:
5) SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.
6) RENDINCONTO ANNUALE SULLA ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI RICEVUTI
Scarica qui il rendiconto annuale sulla attività di gestione dei reclami ricevuti.
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